L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente: "Chiunque trova un bambino deve farne la consegna all'ufficiale dello stato civile con le vesti e gli altri oggetti e contrassegni rinvenuti presso il bambino stesso; deve inoltre dichiarare tutte le circostanze di tempo e di luogo in cui il rinvenimento e' avvenuto. Della consegna si redige nel registro di nascita processo verbale circostanziato, nel quale si devono in ogni caso enunciare l'eta' apparente e il sesso del bambino, il nome e cognome che gli sono imposti e l'istituto a cui esso e consegnato. I bambini trovati sono affidati ai servizi di assistenza dell'amministrazione provinciale del luogo in cui il bambino e' stato trovato o e' nato. Nei casi predetti, nonche' nei casi di bambini denunciati o risultanti come nati da genitori ignoti, l'ufficiale di stato civile procede, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, alla segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile".

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-17;89~artunico · fonte su Normattiva