Il primo periodo del quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto". Al quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, le parole: "di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata".

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;271~art6 · fonte su Normattiva