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Le indennita' giornaliere per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sui lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di sei giorni, sono corrisposte a partire dal settimo giorno, per i casi che avverranno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle seguenti misure in sostituzione di quelle fissate nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, che reca modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura: ((per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni 2 lire 700; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire 400. Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi il novantesimo giorno continuativo, le predette misure sono elevate a decorrere dal novantunesimo giorno rispettivamente a lire 900 ed a lire 525.)) Salvo quanto e' disposto nel comma precedente, nulla e' innovato, per quanto riguarda le indennita' giornaliere, alle disposizioni del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, che ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, e successive modificazioni. Per i casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali l'inabilita' temporanea sussiste ancora a tale data, le indennita' saranno corrisposte nella misura suindicata a decorrere dalla data stessa.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010
