Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010. 353 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le indennita' per i casi di inabilita' permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate in rendita, sulle basi della retribuzione annua convenzionale di lire 370.000 per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni e di lire 216.000 per i lavoratori di eta' non superiore a sedici a anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura delle indennita' nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria. Le indennita' liquidate agli infortunati ed alle infortunate di eta' non superiore a sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di eta', alla misura prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne. Le rendite sono integrate in conformita' delle disposizioni del quinto, sesto e settimo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14, salvo per quanto riguarda il limite di eta' dei figli che e' fissato, per l'agricoltura, al sedicesimo anno. Per i casi di inabilita' permanente, assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro ente, la rendita e' integrata per tutta la durata di detta assistenza da un assegno mensile di lire 30.000. Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 20 per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta. Il valore capitale delle rendite verra' calcolato in base alle tabelle approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, modificate con decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con le varianti di cui al decreto Ministeriale 10 dicembre 1953.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-02-20;64~art2 · fonte del testo