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Alla lettera c) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e' sostituita la seguente: "c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita".
Testo in vigore dal 16 marzo 1950 al 16 dicembre 2010
