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Le disposizioni concernenti la liquidazione delle indennita' in rendita secondo gli articoli 2 e 3, si applicano anche ai casi di infortunio avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge quando la inabilita' permanente sia accertata dopo tale data o la morte in conseguenza dell'infortunio si verifichi dopo la data stessa.
Testo in vigore dal 16 marzo 1950 al 16 dicembre 2010
