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Le rendite di cui negli articoli 2, 3 e 5, assorbono gli assegni temporanei di carovita previsti dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928.

Testo in vigore dal 16 marzo 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-02-20;64~art7 · fonte del testo