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Ai titolari di rendita per inabilita' permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura di grado non inferiore al 51 per cento, con moglie e figli, o solo moglie o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della rendita ai sensi del secondo comma dell'art. 2 puo' essere concesso, al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e purche' siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia in eta' non superiore ai cinquanta anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie che saranno stabilite, entro quattro mesi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Consiglio dei Ministri. Il valore capitale della rendita o di parte di essa sara' calcolato in base ai valori unitari di capitalizzazione stabiliti in apposita tariffa approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale.

Testo in vigore dal 16 marzo 1950 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-02-20;64~art8 · fonte del testo