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Nel caso di partecipazione a manifestazioni organizzate da Governi o enti stranieri, il Ministro per la pubblica istruzione puo' limitare la durata del prestito delle opere in relazione all'importanza della manifestazione e delle opere concesse, indipendentemente dalla durata della mostra od esposizione. La concessione del prestito e' sempre subordinata all'assicurazione delle opere da parte del Comitato organizzatore della mostra o esposizione, per il valore stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 17 giugno 1950 al 1 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1950-04-02;328~art2 · fonte del testo