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Nel caso di partecipazione a manifestazioni organizzate da Governi o enti stranieri, il Ministro per la pubblica istruzione puo' limitare la durata del prestito delle opere in relazione all'importanza della manifestazione e delle opere concesse, indipendentemente dalla durata della mostra od esposizione. La concessione del prestito e' sempre subordinata all'assicurazione delle opere da parte del Comitato organizzatore della mostra o esposizione, per il valore stabilito dal Ministero della pubblica istruzione. ((Per le mostre e le manifestazioni promosse nel territorio nazionale o all'estero dal Ministero per i beni culturali e ambientali o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato di concerto con il Ministro del tesoro)).
Testo in vigore dal 1 novembre 1997 al 11 gennaio 2000
