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Nei casi previsti negli articoli precedenti, il materiale artistico o bibliografico non potra' rimanere fuori sede per un periodo superiore ((ad un anno)) dalla data del suo invio all'estero. Il Ministero della pubblica istruzione puo' subordinare l'invio all'estero delle cose di cui all'art. 1 a tutte le garanzie e condizioni che riterra' opportuno compresa la concessione della reciprocita' del prestito, per mostre od esposizioni in Italia.

Testo in vigore dal 1 novembre 1997 al 11 gennaio 2000

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 novembre 1997

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1950 al 1 novembre 1997. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Nei casi previsti negli articoli precedenti, il materiale artistico o bibliografico non potra' rimanere fuori sede per un periodo superiore tolto: a sei mesi aggiunto: ad un anno dalla data del suo invio all'estero. Il Ministero della pubblica istruzione puo' subordinare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-04-02;328~art3 · fonte del testo