Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 1997 al 11 gennaio 2000. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei casi previsti negli articoli precedenti, il materiale artistico o bibliografico non potra' rimanere fuori sede per un periodo superiore ad un anno dalla data del suo invio all'estero. Il Ministero della pubblica istruzione puo' subordinare l'invio all'estero delle cose di cui all'art. 1 a tutte le garanzie e condizioni che riterra' opportuno compresa la concessione della reciprocita' del prestito, per mostre od esposizioni in Italia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-04-02;328~art3 · fonte del testo