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Chiunque intenda inviare all'estero, per mostre o esposizioni, cose tutelate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti a privati, deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. L'autorizzazione e' data di concerto con il Ministero del commercio con l'estero e puo' essere subordinata a determinate condizioni e garanzie. In ogni caso e' obbligatoria l'assicurazione delle opere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2. L'autorizzazione puo' essere negata dal Ministero della pubblica istruzione in base a parere motivato del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti o delle accademie e biblioteche.

Testo in vigore dal 17 giugno 1950 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1950-04-02;328~art4 · fonte del testo