Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1950 al 11 gennaio 2000. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque intenda inviare all'estero, per mostre o esposizioni, cose tutelate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti a privati, deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. L'autorizzazione e' data di concerto con il Ministero del commercio con l'estero e puo' essere subordinata a determinate condizioni e garanzie. In ogni caso e' obbligatoria l'assicurazione delle opere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2. L'autorizzazione puo' essere negata dal Ministero della pubblica istruzione in base a parere motivato del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti o delle accademie e biblioteche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-04-02;328~art4 · fonte del testo