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Nel caso in cui l'opera, della quale e' stato autorizzato l'invio all'estero per mostre o esposizioni, non venga reimportata nel termine prescritto, si applica la disposizione di cui al primo comma dell'art. 65 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Detto termine puo', su richiesta dell'interessato, essere prorogato, ma in ogni caso la reimportazione dovra' avvenire entro un mese dalla chiusura della mostra o esposizione.

Testo in vigore dal 17 giugno 1950 al 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1950-04-02;328~art5 · fonte del testo