Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 2000 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1950 al 11 gennaio 2000. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso in cui l'opera, della quale e' stato autorizzato l'invio all'estero per mostre o esposizioni, non venga reimportata nel termine prescritto, si applica la disposizione di cui al primo comma dell'art. 65 della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Detto termine puo', su richiesta dell'interessato, essere prorogato, ma in ogni caso la reimportazione dovra' avvenire entro un mese dalla chiusura della mostra o esposizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-04-02;328~art5 · fonte del testo