Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 278 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il testo dell'art. 28 della tariffa allegato A. alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e' sostituito dal seguente: Obbligazioni di somme di denaro:
tolto: a) obbligazioni di somme di denaro, promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ricognizioni di debito anche per mezzo di alienazione di rendite sul debito pubblico, ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalita', e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili ed immobili non registrata, e non sia stata altrimenti sottoposta a imposta di registro, lire 1,50 per cento. Se l'obbligazione di somma deriva da contratti di cambio marittimo, lire 0,50 per cento;
tolto: b) aperture di credito, anticipazioni di somme e finanziamenti in genere, concessi dalle aziende ed enti di credito contemplati dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, a favore di ditte commerciali ed industriali, lire 0,50 per cento;
tolto: c) le stesse operazioni di cui alla lettera b), quando siano in relazione alle cessioni di credito di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente tariffa, lire 0,25 per cento. Nota. - L'imposta si applica a norma dell'art. 26 della legge. Anche i mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio, societa' ed istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione d'ipoteca, soggiacciono a questa imposta. Qualora il finanziamento venga posto in essere mediante cambiali, la tassa graduale di bollo scontata sulle cambiali surroga ad ogni effetto le imposte proporzionali previste dalle precedenti lettere b) e c), sempreche' le cambiali siano integralmente trascritte nell'atto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-04;261~art2 · fonte del testo