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I posti di gruppo C vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame tra il dipendente personale di ruolo e non di ruolo e delle ricevitorie, che ((...)) sia in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito. Nella prima applicazione della presente legge, sara' conferita la nomina nel grado iniziale del quadro A del ruolo del personale di gruppo A, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2395, riuscito idoneo nei concorsi per il grado iniziale del gruppo stesso, banditi dal 1 gennaio 1940 al 31 dicembre 1947, per i posti riservati al personale di ruolo e delle ricevitorie, a norma dell'art. 10 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733. Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrera', a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverra' secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal piu' remoto. Con le stesse norme di cui al primo comma saranno messi a concorso i posti dei gruppi A e B, limitatamente al 25 per cento di quelli che si renderanno vacanti dopo l'applicazione del presente articolo. Un ottavo dei posti messi a concorso in base al primo e quarto comma del presente articolo e' pero' riservato al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato. I posti riservati a norma del precedente comma, eventualmente non coperti, saranno conferiti ai concorrenti dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, risultati idonei, e secondo l'ordine di graduatoria.
Testo in vigore dal 1 giugno 1951 al 4 dicembre 1951
