[1]Ai soli fini dell'anzianita' di servizio computabile all'atto dell'assunzione in ruolo, il periodo di servizio prestato come supplente in missione nelle ricevitorie postali e telegrafiche rette temporaneamente da personale di ruolo, si somma a quello prestato nella stessa qualita' e senza soluzione di continuita' negli uffici previsti dall'art. 5 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, modificato dall'art. 8 del regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257.

[2]Disposizioni transitorie.

Testo vigente dal 20 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-29;229~art8 · fonte del testo