Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, con carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime, la facoltà di riscatto del servizio preruolo dei fattorini contrattisti, prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza". Infatti, in presenza di un'ampia discrezionalità del legislatore, il criterio distintivo adottato non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio preruolo presso uffici locali di "maggiore importanza" (individuati secondo valutazioni non arbitrarie) rappresenta un criterio di verifica del lavoro svolto; e, d'altra parte, il beneficio, per la sua natura, non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di benefici previdenziali, v. citate sentenza n. 227/1993, nonché sentenza n. 52/2000 (sui periodi e servizi da ammettere a riscatto) e sentenza n. 112/1996 (sugli oneri).
Art. 3 cost. · Art. 11 Integrazioni e modificazioni al testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 · Art. 157 Testo unico sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale · Art. 158 Testo unico sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale