Il periodo di servizio effettivamente prestato dal 1° ottobre 1952 sino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, in qualita' di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza, puo' essere riscattato dagli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie delle poste e delle telecomunicazioni", di cui all'articolo 140 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Testo vigente dal 30 gennaio 1973

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 276/2002

    Questione infondata
    24 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente, con carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario regime, la facoltà di riscatto del servizio preruolo dei fattorini contrattisti, prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza". Infatti, in presenza di un'ampia discrezionalità del legislatore, il criterio distintivo adottato non appare irragionevole o ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della prestazione del servizio preruolo presso uffici locali di "maggiore importanza" (individuati secondo valutazioni non arbitrarie) rappresenta un criterio di verifica del lavoro svolto; e, d'altra parte, il beneficio, per la sua natura, non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di benefici previdenziali, v. citate sentenza n. 227/1993, nonché sentenza n. 52/2000 (sui periodi e servizi da ammettere a riscatto) e sentenza n. 112/1996 (sugli oneri).

    Art. 3 cost. · Art. 11 Integrazioni e modificazioni al testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 · Art. 157 Testo unico sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale · Art. 158 Testo unico sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1973-01-09;3~art11 · fonte su Normattiva