Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, gia' abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianita' richiesti per ciascuna categoria, purche' il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni. Nei concorsi per la nomina a sostituto avvocato, i candidati ammessi alle prove orali conseguono la indennita' allorquando abbiano ottenuto non meno di otto decimi in ciascuna di esse.

Testo vigente dal 1 luglio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-20;519~art2 · fonte del testo