Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio. La prima classe e' attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico. La seconda classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di due anni nella prima classe. La terza classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di tre anni nella seconda classe. La quarta classe e' attribuita, secondo il turno di anzianita' e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianita' effettiva di otto anni nella terza classe. Il passaggio alla classe di stipendio superiore e' disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianita' di cui ai commi precedenti.

Testo vigente dal 9 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-04-03;103~art2 · fonte su Normattiva