Gli avvocati dello Stato si distinguono in: avvocato generale; vice avvocati generali; sostituti avvocati generali; vice avvocati; sostituti avvocati. La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda, classe e' soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituito avvocato, e risulta costituita da sessantanove unita'. Agli avvocati che attualmente hanno la qualifica soppressa dal comma precedente viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe. Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianita' di ruolo.

Testo vigente dal 1 luglio 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-06-20;519~art3 · fonte del testo