Gli avvocati dello Stato si distinguono in: avvocato generale; vice avvocati generali; sostituti avvocati generali; vice avvocati; sostituti avvocati. La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda, classe e' soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituito avvocato, e risulta costituita da sessantanove unita'. Agli avvocati che attualmente hanno la qualifica soppressa dal comma precedente viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe. Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianita' di ruolo.
Testo vigente dal 1 luglio 1955
