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L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini:

  • a)vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;
  • b)assumendo, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attivita' di altri enti od uffici;
  • c)promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali;
  • d)collaborando con le autorita' centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali;
  • e)curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici. L'Ente e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro.

Testo in vigore dal 22 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;303~art1 · fonte del testo