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Sono organi dell'Ente nazionale per la protezione degli animali:

  • a)il presidente;
  • b)il Consiglio centrale;
  • c)la Giunta esecutiva;
  • d)il Collegio dei revisori. L'Ente ha, in ciascun capoluogo di provincia, una Sezione provinciale e puo' istituire Delegazioni comunali. Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali sono rette, rispettivamente, da un Consiglio direttivo e da un Comitato direttivo.

Testo in vigore dal 22 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-05-19;303~art2 · fonte del testo