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Il presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonche' i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali sono nominati con sistema elettivo, secondo le norme da stabilirsi nello statuto dell'Ente. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri nominati dal Ministero dell'interno, di cui uno designato dal Ministero del tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce al Consiglio centrale. Per le altre attribuzioni del Collegio valgono, in quanto applicabili, le norme previste dall'art. 2403 del Codice civile e dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

Testo in vigore dal 22 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;303~art3 · fonte del testo