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Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la protezione degli animali provvedera' a disciplinare, con proprio statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, l'organizzazione ed il funzionamento centrale e periferico dell'Ente medesimo, in conformita' delle norme della presente legge.
Testo in vigore dal 22 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
