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Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale puo' essere sciolto con decreto del Ministro per l'interno, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli. Con deliberazione motivata del Consiglio centrale, possono essere sciolti i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali.
Testo in vigore dal 22 giugno 1954 al 22 dicembre 2008
