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Le disposizioni dell'art. 4, comma primo, nn. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, sono modificate come segue: "2) un diritto di lire 500 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci;

  • 3)un diritto fisso di lire 50 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia".

Testo in vigore dal 22 giugno 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-05-19;303~art7 · fonte del testo