L'articolo 29 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e' sostituito dal seguente: "Al conseguimento dei fini istituzionali indicati nello articolo 19 della presente legge l'Istituto provvede:

  • a)con il contributo annuo dello Stato;
  • b)con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati nonche' di organizzazioni internazionali;
  • c)con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
  • d)con i proventi derivanti dalle attivita' di cui al quarto comma dell'articolo 19 e dalla diffusione delle proprie pubblicazioni. A decorrere dall'anno 1985 il contributo annuo dello Stato e' determinato in 5 miliardi di lire. Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria".

Testo vigente dal 23 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-08;439~art5 · fonte su Normattiva