Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo statale di cui al comma seguente, dalle rendite patrimoniali e dai contributi non destinati ad incremento del patrimonio ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, da amministrazioni, enti e privati per lo svolgimento di particolari ricerche, per la erogazione di borse di studio e per tutte quelle altre iniziative comunque rientranti nelle finalita' di cui all'articolo 1 della presente legge. Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'articolo 12 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e' elevato a lire 75 milioni a decorrere dall'anno 1976. Alla maggiore spesa annua di lire 45 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;257~art15 · fonte su Normattiva