La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto- legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attivita' di previdenza, di mutua assistenza e di solidarieta' fra gli iscritti. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

  • a)alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:
  • 1)ordinario: per raggiungimento del limite di eta'; per inabilita' assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta';
  • 2)speciale: per inabilita' permanente ed assoluta per lesioni o infermita' causate dalla guerra; per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;
  • b)alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonche' degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • c)alla liquidazione dell'indennita' di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • d)alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;
  • e)al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art1 · fonte su Normattiva