La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attivita' di mutua assistenza prevista dall'articolo 1, comma 1, puo' provvedere, nei limiti di disponibilita' del bilancio:

  • a)alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;
  • b)alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;
  • c)alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;
  • d)alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennita' di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare dalla predetta indennita', a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • e)alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;
  • f)alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art2 · fonte su Normattiva