Quando dall'esame dei conti sottoposti al giudizio della Corte emergano addebiti d'importo non superiore a L. 2000 il presidente della competente Sezione giurisdizionale o un consigliere da lui delegato potranno, sentito il pubblico ministero, determinare la somma da pagare all'Erario, salvo il giudizio della Corte nel caso di mancata accettazione da parte del contabile. Tale disposizione si applica anche nei giudizi di responsabilita' purche' il valore della causa non ecceda la detta somma.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art17 · fonte del testo