Sono abrogati l'art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e tutte le altre disposizioni che attribuiscono alla Corte dei conti la liquidazione definitiva delle pensioni la quale viene affidata all'Amministrazione.
Testo vigente dal 10 aprile 1933
Sono abrogati l'art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e tutte le altre disposizioni che attribuiscono alla Corte dei conti la liquidazione definitiva delle pensioni la quale viene affidata all'Amministrazione.
Testo vigente dal 10 aprile 1933
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art18 · fonte del testo