Il personale di magistratura e quello di concetto di grado superiore al 10° che non sara' stato eliminato a norma degli articoli precedenti verra' inquadrato nei nuovi ruoli col grado e nell'ordine di anzianita' in cui attualmente si trova. A tale effetto i direttori capi divisione saranno inquadrati con i referendari e ne assumeranno la qualifica. I funzionari di gruppo A di altra Amministrazione dello Stato di grado non superiore al 7° i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio presso la Corte - qualora ne facciano domanda e siano giudicati idonei dal Consiglio di amministrazione - saranno ammessi, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, a far passaggio nel ruolo del personale di concetto della Corte e verranno inquadrati nel grado ricoperto alla data predetta, prendendovi il posto che ad essi compete in rapporto alla propria anzianita' di grado. Dall'inquadramento di cui ai precedenti commi verranno esclusi i primi segretari promossi a tale grado in base all'articolo 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, che non abbiano conseguito l'idoneita' gia' prescritta' per il grado medesimo.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art24 · fonte del testo