Le Commissioni di cui agli articoli 21 e 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed art. 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, sono composte:
- 1)dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, presidente;
- 2)da un magistrato di Cassazione;
- 3)dal direttore dell'ufficio delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- 4)da due funzionari con qualifica non inferiore a quella di cancelliere capo di tribunale e di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe; Con lo stesso decreto il Ministro nomina i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i funzionari aventi la medesima qualifica dei titolari. L'ufficio di segreteria e' costituito, secondo le necessita' da uno o piu' funzionari di cancelleria addetti al Ministero.
Testo vigente dal 14 maggio 1965
