La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:

  • a)dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
  • b)da un magistrato di tribunale;
  • c)da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di Procura; 1 4
  • d)da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli Istituti secondari di istruzione tecnica. Sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura ((di prima classe)) di seconda classe e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica. 4 La Commissione e' presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria. Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' funzionari di cancelleria in servizio al Ministero.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1962, n. 922

1

La L. 16 luglio 1962, n. 922 ha disposto (con l'art. 12) che " Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe"".

L. 7 maggio 1965, n. 430

4

La L. 7 maggio 1965, n. 430 ha disposto (con l'art. 9) che "All'art. 50 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, primo comma, lettera c) e al secondo comma, dopo le parole: "cancelliere capo di tribunale e segretario capo di procura" vanno aggiunte le parole: "di prima classe"".

Testo vigente dal 15 maggio 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art50 · fonte su Normattiva