Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 166 — Inquadramento nella carriera direttiva dell'attuale personale di cancelleria e segreteria

Nella prima attuazione della presente legge il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' inquadrato nel ruolo direttivo previo giudizio favorevole della Commissione di cui all'art. 169, preceduto dal parere della competente Commissione di vigilanza, per i funzionari addetti agli uffici giudiziari e del capo del personale per i funzionari addetti al Ministero e ad uffici diversi da quelli giudiziari. Il personale da inquadrare a norma del precedente comma e' collocato nelle singole qualifiche come appresso:

  • 1)il cancelliere capo della Corte suprema, di cassazione e il segretario capo della Procura generale presso la Corte di cassazione nelle corrispondenti qualifiche;
  • 2)i cancellieri e segretari capi di prima classe nella qualifica di cancelliere capo di Corte di appello e segretario capo di Procura generale di Corte di appello;
  • 3)i cancellieri e segretari capi di seconda classe nella qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica; 1
  • 4)i cancellieri e segretari capi di terza classe nella qualifica di cancelliere capo di pretura.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 luglio 1962, n. 922

1

La L. 16 luglio 1962, n. 922 ha disposto (con l'art. 12) che " Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe"".

Testo vigente dal 27 luglio 1962

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