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Il primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, e' sostituito dal seguente: "Possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione d'infermiera, a termini dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008
