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Le studentesse in medicina e chirurgia possono essere iscritte alla scuola di ostetricia previo il superamento di una, prova di esame di anatomia, fisiologia, patologia generale, elementi di igiene, tecnica assistenziale infermieristica, e senza alcuna prova se abbiano gia' superato gli esami dei primi tre anni dei corsi di medicina-chirurgia. L'iscrizione alle scuole di ostetricia non e' compatibile con la contemporanea prosecuzione dei corsi universitari di medicina-chirurgia.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-23;1252~art3 · fonte del testo