Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che hanno gia' conseguito il diploma di ostetrica in una delle scuole di ostetricia indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, e le allieve attualmente iscritte a dette scuole che conseguano il diploma di ostetrica, entro un triennio dalla promulgazione della presente legge possono essere ammesse al secondo anno di una scuola-convitto professionale per infermiere con dispensa da qualsiasi esame.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1957

[4]GRONCHI

[5]ZOLI - MORO

[6]Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo in vigore dal 4 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-12-23;1252~art6 · fonte del testo