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[1]Coloro che hanno gia' conseguito il diploma di ostetrica in una delle scuole di ostetricia indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 23 marzo 1937, n. 921, e le allieve attualmente iscritte a dette scuole che conseguano il diploma di ostetrica, entro un triennio dalla promulgazione della presente legge possono essere ammesse al secondo anno di una scuola-convitto professionale per infermiere con dispensa da qualsiasi esame.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1957
[4]GRONCHI
[5]ZOLI - MORO
[6]Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Testo in vigore dal 4 gennaio 1958 al 22 dicembre 2008
