Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Le denominazioni di vice capo squadra e capo squadra, stabilite dal. R. decreto-legge 28 ottobre 1927-V, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1488, per alcuni gradi della gerarchia dei sottufficiali della Milizia nazionale portuaria, sono sostituite rispettivamente con quelle di vice brigadiere e brigadiere.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data, a Roma, addi' 4 aprile 1940-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
[13]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 8 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
