Con effetto dal 1 gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle societa' e degli enti soggetti all'imposta stessa.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art9 · fonte su Normattiva