Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in societa' esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art10 · fonte su Normattiva