All'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, e' aggiunto il seguente comma: "Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille".
Testo vigente dal 16 aprile 1977
