All'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, e' aggiunto il seguente comma: "Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille".

Testo vigente dal 16 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art27 · fonte su Normattiva