(Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972). All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile". All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4)". All'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

Testo vigente dal 22 febbraio 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 181/2007

    Questione infondata
    7 giugno 2007

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, censurato, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost., poiché, nello stabilire che i dati non addotti e i documenti non esibiti su richiesta dell'amministrazione non possono essere valutati in favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede contenziosa, precluderebbe al contribuente di documentare la sua reale posizione fiscale e impedirebbe l'accertamento della sua effettiva situazione patrimoniale. In realtà, tale prospettazione è frutto di una evidente confusione tra il profilo sostanziale e quello processuale, poiché, mentre il principio della capacità contributiva ha natura sostanziale, la preclusione relativa all'allegazione in giudizio di documenti ha natura processuale ed è inidonea a menomare il principio suddetto. - Sulla natura sostanziale del principio di capacità contributiva v., citate, sentenza n. 172/1986 e ordinanza n. 402/2005.

    Art. 53 cost. · Art. 24 cost. · Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 25 Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art25 · fonte su Normattiva