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Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, il punto 2) della lettera F) inserito con l'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 608, e' sostituito dal seguente: "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane". Nella colonna "aliquota per quintale-lire" in corrispondenza del predetto punto 2) resta la cifra "500".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
