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Nella tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera D), la lettera c) del punto 1) inserita con l'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 608, e' sostituita dalla seguente: "c) Per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distruzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonche' per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonche' le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b)".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
