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La lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' sostituita dalla seguente: "a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacita' superiore a 10 metri cubi. Tale limite e' elevato a 25 metri cubi solo per i depositi, per usi privati, di oli combustibili e di oli da gas destinati, questi ultimi, agli usi previsti dalla lettera F), punto 2), della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacita' dei depositi di oli combustibili, destinati al riscaldamento, e dei predetti oli da gas, appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti distinti;".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
